Art. 11.
(Obblighi dei titolari di licenza).

      1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, gli istituti di vigilanza sono tenuti:

          a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o custoditi e i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie particolari giurate impiegate e le altre indicazioni prescritte;

          b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;

 

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          c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza nell'ambito delle proprie attività inerenti beni da tutelare.

      3. Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio le guardie particolari giurate degli istituti di vigilanza autorizzati sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
      4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 3 le guardie particolari giurate ricoprono lo status di agenti di polizia giudiziaria.